Il D.lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati, ha determinato l’aggiornamento di molti principi contabili da parte dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità. Tuttavia, le nuove regole ancora non contemplano indicazioni in merito a un argomento molto delicato: il trattamento contabile dei contratti di leasing. Ad oggi, nel bilancio d’esercizio tali contratti vengono rilevati con il “metodo patrimoniale”, ovvero “per competenza”, quindi la rilevazione del costo dei canoni di leasing non prevede l’iscrizione del bene (o diritto d’uso) tra le attività o le passività (in caso di debito).
Di contro, nel bilancio consolidato l’OIC 17 richiede una contabilizzazione dei leasing in linea con l’attuale IAS 17-Leases, distinguendo tra “leasing operativi” e “leasing finanziari”. Dal momento però che l’IFRS 16-Leases sostituirà lo IAS 17, l’OIC 17 si modificherà di conseguenza?
Al momento, le imprese interessate dal nuovo principio, indipendentemente dal loro ambito operativo, sono tutte quelle che usano i leasing e predispongono i bilanci utilizzando gli IAS/IFRS (circa 113 aziende su 380 quotate). Nell’applicazione rientreranno anche le società che utilizzano contratti d’affitto, locazioni di impianti e macchinari, della durata di almeno un anno e per un valore superiore ai 5.000 dollari.
Per gli azionisti e i finanziatori
L’IFRS 16 ha come obiettivo primario la trasparenza dei bilanci. Infatti, in merito ai leasing operativi, attualmente gli analisti adoperano delle stime per correggere la posizione finanziaria delle aziende, ma tale valutazione potrebbe sovrastimare o sottostimare: con i nuovi principi si tenterà di migliorare sia la comunicazione finanziaria delle imprese, sia la comparabilità dei bilanci.
Gli stakeholders potranno quindi meglio comprendere le fonti di finanziamento dell’impresa e la sua posizione finanziaria netta.
Per i manager
Oltre alle conseguenti modifiche ai sistemi informativi e alle procedure delle società, il nuovo principio contabile andrà analizzato con accuratezza al fine di comprenderne la reale portata in sede di prima applicazione. Inoltre, le società che avranno valutato eventuali impatti rilevanti sulle metriche di bilancio, a valle dell’applicazione del principio, potrebbero essere chiamate a comunicarli in via preliminare al mercato.
Prima applicazione – gennaio 2019
In merito alla prima applicazione, l’IFRS 16 consente due modalità:
– retroattiva completa (come se il principio fosse stato sempre applicato);
– retroattiva modificata (a) non rettifica i dati comparativi), (b) con specifici requisiti informativi. In sede di prima applicazione, le società saranno chiamate a valutare i costi e i benefici delle diverse modalità; le scelte effettuate saranno oggetto di analisi da parte delle società di revisione che avranno anche il compito di analizzare il processo di identificazione dei contratti e la loro quotazione. Infine, unitamente al collegio sindacale, le società di revisione dovranno stabilire se il sistema di controllo utilizzato sia adeguato ai fini della corretta applicazione dei nuovi principi.